Informativa

La SGR adotta, in conformità al combinato disposto di cui agli artt. 17 e 30, comma 1, del Provvedimento Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007, una procedura idonea ad assicurare la sollecita trattazione dei reclami presentati dai clienti. In particolare, ai sensi della predetta procedura, la SGR, ricevuto il reclamo da parte dei propri clienti, provvede sollecitamente a trasmetterne copia alla Funzione di volta in volta competente, che provvederà ad analizzarlo in modo sollecito al fine di comunicare per iscritto all’investitore l’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR. La Funzione di Compliance provvede quindi a registrare nell’apposito registro le informazioni rilevanti relative al reclamo (gli elementi essenziali e le misure poste in essere per la risoluzione delle problematiche sollevate dai clienti). Eventuali reclami devono essere inviati alla SGR tramite raccomandata A/R, oppure tramite fax o posta elettronica alla Funzione Compliance presso FIEE SGR S.p.A.- via Saverio Mercadante n.9 – 00198 Roma – Fax +39 06.9165 8199 – email: segreteria@fieesgr.com

Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica SGR S.p.A. (FIEE SGR) aderisce all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia finanziaria tra intermediari ed investitori diversi dalle controparti qualificate di cui all’art. 6 comma 2 – quater, lettera d), e dai clienti professionali di cui ai successivi commi 2 –quinquies e 2 – sexies, del TUF, disciplinato da Consob. Si precisa che il diritto di ricorrere all’Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Per maggiori informazioni si rimanda al sito web dell’Autorità di Vigilanza Consob: https://www.acf.consob.it

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