Disclosure Regolamento (UE) 2019/2088

Informazioni da fornire agli investitori ai sensi dell’art. 10(1) del Regolamento (UE) n. 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari con riferimento a ITALIAN ENERGY EFFICIENCY FUND II

 

a) Sintesi

Italian Energy Efficiency Fund II (il “Fondo II”), istituito da FIEE SGR S.p.A. (la “SGR”), promuove caratteristiche ambientali attraverso l’investimento in progetti nell’ambito dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili, per mezzo dei quali contribuisce al processo di transizione energetica e decarbonizzazione, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile.

La strategia di investimento del Fondo II prevista dal regolamento di gestione dello stesso (il “Regolamento”) persegue la promozione delle caratteristiche ambientali attraverso (i) l’individuazione delle opportunità di investimento coerenti con tali caratteristiche di transizione energetica (“Progetti Qualificati”) e la contestuale esclusione di investimenti in settori o attività aventi un significativo impatto negativo ambientale o sociale, (ii) l’analisi del rispetto di particolari criteri di carattere ambientale, sociale e di governance nella scelta degli investimenti e (iii) l’implementazione nelle Società Partecipate di principi di trasparenza e di pratiche di rendicontazione che consentano un monitoraggio costante delle stesse.

Il Fondo II investe in Progetti Qualificati, tra cui rientrano gli investimenti in progetti di efficienza energetica e progetti di energia rinnovabile. Successivamente all’identificazione di opportunità di investimento appartenenti alle categorie di Progetti Qualificati, viene svolta un’attività preliminare di due diligence da advisor specializzati, che individua i potenziali impatti ESG dell’operazione e verifica il rispetto dei criteri tecnici, ambientali e sociali previsti per ogni tipologia di progetto e tecnologia associata, assicurando la corrispondenza alle caratteristiche ambientali del Fondo II.

L’allocazione degli investimenti è effettuata esclusivamente in società che rispettino i vincoli per la promozione delle caratteristiche ambientali del Fondo II.

Nel corso dell’holding period di una partecipazione, la SGR effettua un monitoraggio periodico dei fattori di sostenibilità sulla base delle informazioni fornite direttamente dalle società in portafoglio e misura la promozione delle caratteristiche ambientali in relazione a tre indicatori di carattere specifico che misurano l’efficientamento energetico e la riduzione delle emissioni conseguite

Il processo di raccolta dati è organizzato attraverso specifiche schede con cui le Società Partecipate alimentano file excel offline e prevede diversi passaggi manuali ai fini dell’aggregazione delle informazioni. La SGR non dispone attualmente di un sistema informatico finalizzato alla raccolta, aggregazione e gestione dei dati necessari per la rendicontazione degli indicatori di promozione delle caratteristiche ambientali del Fondo II. Tale fattispecie potrebbe comportare la presenza di limitazioni procedurali e di controllo ai fini della determinazione degli indicatori.

La SGR, nell’ambito del processo di monitoraggio e gestione delle partecipazioni del Fondo II si è dotata di una strategia per l’esercizio dei diritti di voto nelle Società Partecipate dai fondi dalla stessa gestiti volta ad assicurare la coerenza dell’esercizio di tali diritti con le caratteristiche del Fondo II, ivi incluse, dunque, quelle di carattere ambientale e sociale.

I termini qui non altrimenti definiti hanno lo stesso significato a loro attribuito nel Regolamento.

 

b) Nessun obiettivo di investimento sostenibile

Il Fondo II è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile.

 

c) Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario

Il Fondo II promuove caratteristiche ambientali attraverso l’investimento in progetti nell’ambito dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili, per mezzo dei quali contribuisce al processo di transizione energetica e decarbonizzazione, nei limiti e secondo le modalità individuate dal suo Regolamento, e nel rispetto delle pratiche di buona governance da parte delle imprese beneficiarie degli investimenti.

 

d) Strategia di investimento

La strategia di investimento del Fondo II prevista dal Regolamento persegue la promozione delle caratteristiche ambientali attraverso (i) l’individuazione delle opportunità di investimento coerenti con tali caratteristiche di transizione energetica (“Progetti Qualificati”) e la contestuale esclusione di investimenti in settori o attività aventi un significativo impatto negativo ambientale o sociale, (ii) l’analisi del rispetto di particolari criteri di carattere ambientale, sociale e di governance nella scelta degli investimenti e (iii) l’implementazione nelle Società Partecipate di principi di trasparenza e di pratiche di rendicontazione che consentano un monitoraggio costante delle stesse.

Nella selezione e nella gestione degli investimenti, la SGR è tenuta a rispettare la normativa di carattere ambientale e sociale prevista dall’Unione Europea, nonché gli Environmental and Social Standards della Banca Europea per gli Investimenti (“BEI”).

Il Fondo II investe in Progetti Qualificati, tra cui rientrano gli investimenti in (i) progetti di efficienza energetica (“Progetti di Efficienza Energetica”) e (ii) progetti di energia rinnovabile (“Progetti di Energia Rinnovabile”), compresi quelli relativi ai seguenti settori:

Progetti di Efficienza Energetica:

  • efficienza energetica, compresi costruzioni, O&M e approvvigionamento di energia, relativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo) a:
  • illuminazione pubblica;
  • progetti smart city, ivi inclusi (a titolo esemplificativo e non esaustivo) la videosorveglianza, il controllo dell’inquinamento atmosferico, le infrastrutture e i servizi di connettività;
  • servizi energetici in edifici esistenti o di nuova costruzione (compresi i servizi per edifici residenziali/condomini, edifici e strutture pubbliche e private);
  • impianti di cogenerazione e trigenerazione, riscaldamento/raffreddamento distrettuale, compreso il ripristino o l’ampliamento delle reti esistenti, nonché la costruzione di nuove reti, l’efficienza energetica in impianti industriali esistenti o di nuova costruzione e PMI
  • produzione di calore e/o energia elettrica da fonti di energia a basse emissioni di carbonio (ad esempio, fotovoltaico solare, compreso il fotovoltaico su tetto e il solare termico, l’energia idroelettrica, la biomassa, il biogas, il geotermico, l’eolico onshore e offshore, il waste to energy, …), a condizione che il calore e/o l’energia elettrica prodotti siano parzialmente o interamente utilizzati, o siano altrimenti collegati ai progetti di cui alla precedente lettera a);
  • produzione e stoccaggio di vettori energetici gassosi, liquidi e solidi da fonti di energia a basse emissioni di carbonio;

Progetti di Energia Rinnovabile:

  • innovazione, tecnologie, prodotti e infrastrutture energetiche legate all’efficienza energetica (ad esempio, prodotti e tecnologie per il condizionamento dell’aria calda e la ventilazione, batterie e stoccaggio, risposta alla domanda, elettrificazione dei trasporti, compresi i veicoli elettrici, punti di ricarica e in generale tutti i servizi correlati, attrezzature e infrastrutture abilitanti, riscaldamento, progetti di digitalizzazione, fonti di energia decentrate, ecc.).- impianti, prodotti e tecnologie di energia rinnovabile

Il Regolamento del Fondo II prevede limitazioni all’investimento in settori e società che hanno un comprovato impatto negativo sulla società e sull’ambiente e che sono quindi esclusi dal perimetro di investimento del Fondo II. Successivamente all’identificazione di opportunità di investimento appartenenti alle categorie di Progetti Qualificati, viene svolta un’attività di due diligence che individua i potenziali impatti ESG dell’operazione e verifica il rispetto dei criteri tecnici, ambientali e sociali previsti per ogni tipologia di progetto e tecnologia associata potenzialmente oggetto di investimento, come descritti nel Regolamento. In particolare, per i progetti di generazione di energia, è stabilita una soglia massima di intensità di emissioni di gas ad effetto serra, pari a 250 gCO2 eq per kWh. Inoltre, la due diligence è svolta anche su aspetti giuslavoristici, finalizzati a valutare la presenza di eventuali situazioni non coerenti con (i) la legislazione vigente, in particolare in relazione al rispetto dei diritti dei lavoratori e più in generale in materia lavoristica, previdenziale, o di sicurezza sul lavoro, (ii) i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) siglati dalle rappresentanze sindacali più rappresentative e (iii) l’applicazione di trattamenti non inferiori a quelli previsti dai CCNL sottoscritti dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. La valutazione delle prassi di buona governance delle Società Partecipate include inoltre accertamenti sugli organi di governo e sui loro esponenti e sulla presenza di codici di comportamento aziendali. Qualora questi ultimi, e più in generale specifici presidi in ambito sociale, ambientale e di governance, risultassero assenti, la SGR ne richiede l’adozione da parte della Società Partecipata.

Nel corso dell’holding period di una partecipazione, la SGR effettua un monitoraggio periodico dei fattori di sostenibilità sulla base delle informazioni fornite direttamente dalle società in portafoglio in relazione a specifici indicatori di sostenibilità. Le performance delle Società Partecipate sono infine oggetto di un report di sostenibilità che viene trasmesso anche agli investitori e che riassume i risultati delle Società Partecipate alla luce degli indicatori di sostenibilità individuati dalla SGR.

Nella fase di disinvestimento, la SGR valuta anche il miglioramento del profilo ambientale, sociale e di governance dell’investimento e verifica il grado di rischio residuo ad esso connesso. Sulla base di tali risultanze, si definisce la migliore strategia di disinvestimento tenendo in considerazione, tra le opzioni percorribili, anche la capacità di generare valore sostenibile in un orizzonte di lungo termine.

 

e) Quota degli investimenti

L’asset allocation del Fondo II è destinata al 100% ad investimenti diretti allineati con le caratteristiche ambientali sopra descritte, ad eccezione di strumenti specificatamente detenuti per soddisfare le esigenze di liquidità e gestione del rischio del portafoglio.

 

f) Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali

La verifica della conformità di ciascun investimento alle caratteristiche ambientali del Fondo II è effettuata in sede di due diligence con il supporto di un advisor esterno specializzato. L’attività di due diligence è volta a determinare la rispondenza delle decisioni di investimento con i criteri tecnico-ambientali-sociali definiti preventivamente dal suo Regolamento e i suoi esiti sono parte della documentazione complessivamente sottoposta alla valutazione finale del Consiglio di Amministrazione. I risultati delle verifiche su aspetti ESG relativi alle società target sono allo stesso tempo integrati nel rating elaborato dalla funzione di Risk Management per misurare il grado di rischiosità dell’investimento.

Ciascuna Società Partecipata nomina un Environmental and Social Officer (“ESO”). L’ESO della Società Partecipata fornisce all’ESO della SGR un report almeno annuale in merito alla gestione sociale ed ambientale della Società Partecipata, nel quale viene anche aggiornata la conformità degli investimenti rispetto ai criteri di eleggibilità previsti nel Regolamento e vengono individuati eventuali rischi correlati e suggerite misure a loro mitigazione. Inoltre, nel corso dell’holding period di una partecipazione viene effettuato un monitoraggio periodico dei fattori di sostenibilità sulla base delle informazioni che l’ESO di ogni Società Partecipata comunica all’ESO della SGR in relazione a specifici indicatori. A tal fine, alla chiusura di ogni trimestre, l’ESO della Società Partecipata invia all’ESO della SGR i punteggi assegnati per ciascuno degli indicatori individuati per valutare e quantificare l’impatto sociale ed ambientale generato dell’attività svolta dalla Società Partecipata.

La SGR istituisce e mantiene inoltre un Sistema di Gestione Ambientale e Sociale (ESMS) per assicurare che ogni investimento sia conforme ai presidi ambientali e sociali individuati. Il Fondo II utilizza anche la “Dichiarazione della BEI sui Principi e gli Standard Ambientali e Sociali” e gli “Standard Ambientali e Sociali della BEI”.

 

g) Metodologie

Al fine di misurare la promozione delle caratteristiche ambientali del Fondo II, la SGR ha individuato i seguenti 3 indicatori di efficientamento energetico, energia rinnovabile ed emissioni evitate, volti alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra:

  • Risparmio energetico: quantifica il risparmio energetico ottenuto grazie all’implementazione di progetti di efficientamento energetico da parte delle Società Partecipate;
  • Energia elettrica da fonte rinnovabile: quantifica la produzione di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile;
  • Emissioni di CO2 evitate: quantifica le tonnellate di emissioni di CO2 evitate grazie all’implementazione di Progetti di Efficienza Energetica e di Progetti di Energia Rinnovabile da parte del Fondo II.

Per ciascun indicatore identificato si considerano i relativi impatti, attuali o potenziali, interni ed esterni, in conformità ai GRI Standards, definiti nel 2016 dal Global Reporting Initiative (GRI) e sulla base di tali impatti è attribuito un punteggio.

 

h) Fonti e trattamento dei dati

Il processo di raccolta dati è organizzato attraverso specifiche schede con cui le Società Partecipate alimentano file excel offline e prevede diversi passaggi manuali ai fini dell’aggregazione delle informazioni. Nello specifico:

  • Risparmio energetico: l’indicatore viene definito attraverso la differenza tra la nuova tecnologia ad alto efficientamento energetico introdotta e la precedente tecnologia. Qualora non siano disponibili i dati puntuali di consumo, viene considerata una stima dell’efficientamento energetico generato dalla nuova tecnologia rispetto alla precedente;
  • Energia elettrica da fonte rinnovabile: l’indicatore quantifica l’energia prodotta da fonte rinnovabile dalle Società Partecipate che operano nel settore della generazione di energia elettrica. Qualora il dato puntuale di consumo non fosse disponibile, viene applicato apposito criterio di stima al fine della relativa determinazione;
  • Emissioni di CO2 evitate: l’indicatore viene calcolato a partire dai fattori di conversione e coefficienti di emissione individuati all’interno dei documenti settoriali nazionali (es. ISPRA, TERNA S.p.A.). Tali fattori e coefficienti vengono applicati al risparmio energetico generato prima e dopo gli interventi posti in essere dalle Società Partecipate. I dati pubblicati sono soggetti a restatement qualora vengano aggiornati i fattori di conversione e/o i coefficienti di emissione per gli anni considerati.

 

i) Limitazioni delle metodologie e dei dati

La SGR non dispone attualmente di un sistema informatico finalizzato alla raccolta, aggregazione e gestione dei dati necessari per la rendicontazione degli indicatori di promozione delle caratteristiche ambientali del Fondo II. Tale fattispecie potrebbe comportare la presenza di limitazioni procedurali e di controllo ai fini della determinazione degli indicatori ed in particolare con riferimento all’accuratezza, valutazione e presentazione degli indicatori in parola.

La SGR non registra tuttavia effetti significativi sull’attendibilità della misurazione delle caratteristiche ambientali del Fondo II applicando le stime e la metodologia di calcolo per la definizione degli indicatori di performance ambientali, come sopra descritto.

 

j) Dovuta diligenza

La corretta applicazione delle valutazioni in materia di sostenibilità agli asset del Fondo II è assicurata da un’attività preliminare di due diligence svolta da advisor esterni e contenuta in specifici report.

L’Investment Team, la funzione di Risk Management e l’Environmental & Social Officer esaminano i risultati di tale analisi che rappresentano la base documentale utilizzata dal Consiglio di Amministrazione per assumere le proprie decisioni in merito alla relativa opportunità di investimento. Nella fase di approvazione dell’operazione di investimento, il Consiglio di Amministrazione della SGR verifica che sia stata effettuata la valutazione degli impatti ESG.

 

k) Politiche di impegno

La SGR, nell’ambito del processo di monitoraggio e gestione delle proprie partecipazioni si è dotata di una strategia per l’esercizio dei diritti di voto nelle Società Partecipate dal Fondo II. In particolare, la strategia adottata dalla SGR si basa sui seguenti principi:

la SGR esercita in maniera costante il diritto di intervento e di voto nelle assemblee delle Società Partecipate e monitora costantemente gli eventi societari riferibili agli strumenti finanziari detenuti di tempo in tempo dal Fondo II;

la determinazione delle modalità di esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti dal fondo II avviene nel pieno rispetto del suo Regolamento e, dunque, anche dalle caratteristiche ambientali o sociali promosse da esso.

 

Aggiornamento disclosure

Disclosure Aggiornamento Motivazione delle modifiche
Art. 10 Marzo 2021 Data di prima pubblicazione
Giugno 2023 Adeguamento alle disposizioni sugli standard tecnici previsti dal Regolamento Delegato UE 2022/1288

 

ESG

Pin It on Pinterest

Share This